Sez. 3, Sentenza n. 1651 del 01/06/1968 (Rv. 333443 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE - ORDINE DI ESIBIZIONE- IN GENERE - RICHIESTA D'INFORMAZIONE ALLA PA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - FUNZIONE SOSTITUTIVA DELL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE - ORDINE DI ESIBIZIONE- IN GENERE - RICHIESTA D'INFORMAZIONE ALLA PA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - FUNZIONE SOSTITUTIVA DELL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*
Il potere conferito al giudice dall'art. 210 cod. proc. civ. (ordine di esibizione delle prove) e dall'art. 213 stesso codice (richiesta di informazioni alla pa) - per sua natura discrezionale e insindacabile - dev'essere tenuto nettamente distinto dall'esibizione in giudizio di documenti cui e tenuta la parte che deve ottemperare all'Onere della prova. Pertanto, la mancata produzione di tali documenti equivale al mancato assolvimento del detto Onere, senza che il potere dispositivo del giudice possa considerarsi come sostitutivo dell'Onere medesimo incombente alla parte e da questa non adempiuto. (Conf. 1283-67, massima n. 327824 1034-67, massima n. 327369 V. Anche 2485-66, massima n. 324801).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)