Sez. L, Sentenza n. 6006 del 09/07/1987 (Rv. 454384 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - NUOVA CATEGORIA DEI "QUADRI" - ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE RELATIVE - ONERE DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ATTUATIVA - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - NUOVA CATEGORIA DEI "QUADRI" - ATTRIBUZIONE DELLE QUALIFICHE RELATIVE - ONERE DI PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ATTUATIVA - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
L'attribuzione delle qualifiche relative alla nuova categoria dei "quadri", istituita dalla legge 13 maggio 1983 n. 190, va effettuata dalle imprese, ai sensi degli artt. 2 e 3 della stessa legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, attraverso la contrattazione collettiva. Incombe, pertanto, al lavoratore (nella specie, funzionario bancario) che invoca il trattamento economico o normativo della suddetta qualifica, l'Onere di produrre in giudizio il contratto collettivo di settore, nazionale od aziendale, dal quale dipende il previo conseguimento della medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 13/05/1983 num. 190 art. 2, Legge 13/05/1983 num. 190 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)