Sez. 2, Sentenza n. 2722 del 30/04/1982 (Rv. 420586 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CONTROVERSIE FRA ASSEGNATARI DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI IN ORDINE AL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - DISCIPLINA EX ART. 15 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERI - ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE REALI SUI REDDITI EX D.P.R. N. 597 DEL 1973 - EFFETTI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CONTROVERSIE FRA ASSEGNATARI DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI IN ORDINE AL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - DISCIPLINA EX ART. 15 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERI - ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE REALI SUI REDDITI EX D.P.R. N. 597 DEL 1973 - EFFETTI.*
Nell'ambito delle cause relative a beni immobili, di cui all'art. 15 cod. proc. civ., rientrano quelle aventi ad oggetto l'imposizione del rispetto dei limiti legali della proprietà, comprese le distanze legali e le limitazioni fra condomini derivanti dalla legge o dal regolamento, alle quali ultime devono assimilarsi le controversie fra gli assegnatari di alloggi costruiti dalla P.a. In esecuzione della legge 30 dicembre 1960 n. 1676, dirette ad ottenere la imposizione del rispetto delle limitazioni poste alla facoltà che ciascun assegnatario può esercitare sulle porzioni di immobile di cui ha il godimento. Pertanto, anche relativamente a tali controversie, dopo la parziale abrogazione del citato art. 15 - per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, che ha abolito le imposte reali sui redditi - ove il giudice non possa ricavare dagli Atti elementi utili alla stima dell'immobile, si applica il criterio sussidiario stabilito dal terzo comma dello stesso art. 15 con conseguente attribuzione alla Competenza del tribunale per indeterminabilità del valore. (V 4390/78, mass n 394063).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 30/12/1960 num. 1676, DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)