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Sez. U, Sentenza n. 4390 del 04/10/1978 (Rv. 394063 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - CRITERIO SUSSIDIARIO EX ART 15, TERZO COMMA, COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394063-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - CRITERIO SUSSIDIARIO EX ART 15, TERZO COMMA, COD PROC CIV - APPLICABILITA.*

Al fine della Determinazione della Competenza per valore, nelle cause relative a beni immobili, l'abolizione delle imposte sui terreni e sui fabbricati, operata con la riforma tributaria in esecuzione della legge di delega 9 ottobre 1971 n 825, implica, con riguardo ai giudizi instaurati successivamente, l'inapplicabilita dei criteri principali fissati dal primo comma dell'art 15 cod proc civ, con riferimento al "tributo diretto verso lo stato", e la conseguente generale operativita del criterio sussidiario di cui al terzo comma della medesima norma, in relazione al quale i certificati catastali possono essere ancora utilizzati come mera fonte per la stima del valore ex actis. (V 3173/78; (V 5470/77, mass n 389121).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 09/10/1971 num. 825 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)