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Sez. U, Sentenza n. 128 del 08/01/1993 (Rv. 480188 - 01)

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - In genere | Comunità montana della Calabria - Delibera della giunta concernente l'autorizzazione al presidente a proporre appello - Mancanza della ratifica da parte del consiglio - Incapacità processuale dell'organo proponente l'appello - Conseguenze - Inammissibilità del gravame e cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado emessa malgrado l'inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480188-01

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - In genere

La mancanza (o, in caso di contestazione, il difetto di prova al riguardo) della ratifica, da parte del consiglio di una comunità montana della Calabria (al quale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 4 del 1974, spetta deliberare "le azioni da promuovere e sostenere in giudizio"), della delibera della giunta della stessa comunità, concernente l'autorizzazione al presidente a proporre appello avverso una determinata sentenza, comporta l'inefficacia (ai sensi dell'art. 9 della stessa legge) del provvedimento della giunta e quindi l'incapacità processuale dell'organo dal quale è stato proposto l'appello stesso, con le ulteriori conseguenze dell'inammissibilità del gravame e della cassazione senza rinvio della sentenza emessa, malgrado tale inammissibilità, dal giudice di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 29/01/1974 num. 4 art. 8, Legge Reg. Calabria 29/01/1974 num. 4 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)