diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 23321 del 15/12/2004 (Rv. 578186 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE | Giunta regionale della Calabria - Competenza a deliberare sulle liti attive e passive - Sussistenza - Ratifica delle iniziative prese da organo incompetente - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578186-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE

La Giunta regionale della Calabria, sebbene sia competente - a norma dell'art. 27, lett. f) del proprio statuto, approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519 - a deliberare sulle liti attive e passive e possa quindi ratificare la singola iniziativa presa da un organo incompetente, non può tuttavia procedere alla devoluzione in blocco dell'attività in materia di liti attive e passive al dirigente dell'avvocatura con atto deliberativo generale, perché ciò comporterebbe la sostituzione propria ad altro soggetto, nella specie al consiglio regionale, unico legittimato a modificare lo statuto, con le particolari procedure di cui all'art. 123, secondo comma, Cost., nel testo sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 123 com. 2, Legge Cost. 22/11/1999 num. 1 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 28/07/1971 num. 519 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)