diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1894 del 13/05/1977 (Rv. 385606 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DEL TITOLO ESECUTIVO - LIMITI - VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385606-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DEL TITOLO ESECUTIVO - LIMITI - VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA - PRECLUSIONE.*

In Sede di opposizione all'esecuzione, verificata la sussistenza del titolo e l'assenza di alcun fatto sopravvenuto a caducarne la efficacia, non puo il giudice controllare a ritroso anche la fondatezza intrinseca del titolo stesso, riaprendo o ripetendo un processo di cognizione ormai concluso, e dando nuovamente adito all'esame di questioni gia prima dedotte o deducibili. (nella specie si e ritenuta inammissibile l'opposizione all'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, fondata su un pactum de non petendo anteriore al decreto stesso). (Conf 521/73, mass n 362534).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)