Sez. 1, Sentenza n. 521 del 23/02/1973 (Rv. 362534 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO - LIMITI - SINDACATO DELLA FONDATEZZA - PRECLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO - LIMITI - SINDACATO DELLA FONDATEZZA - PRECLUSIONE.*
In Sede di opposizione all'esecuzione, verificata la sussistenza del titolo (nella specie, sentenza passata in giudicato), nell'assenza di alcun fatto sopravvenuto a caducarne l'efficacia non puo il giudice controllare a ritroso anche la fondatezza intrinseca del titolo stesso, riaprendo o ripetendo un processo di cognizione ormai concluso, e dando nuovamente adito all'esame di questioni gia prima dedotte o deducibili. (V 2671/71, mass n 353818; Conf 1763/69, mass n 340817).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)