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Sez. L, Sentenza n. 5730 del 30/10/1982 (Rv. 423458 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PLURALITÀ DI ATTORI O DI CONVENUTI NELLO STESSO IN CAUSE FRA DI LORO COMMESSE - VALORE DI OGNI CAUSA - DETERMINAZIONE SEPARATE - NECESSITÀ - FINALITÀ - OBBLIGATORIETÀ DELLA RIUNIONE DELLE CAUSE CONNESSE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423458-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PLURALITÀ DI ATTORI O DI CONVENUTI NELLO STESSO IN CAUSE FRA DI LORO COMMESSE - VALORE DI OGNI CAUSA - DETERMINAZIONE SEPARATE - NECESSITÀ - FINALITÀ - OBBLIGATORIETÀ DELLA RIUNIONE DELLE CAUSE CONNESSE - IRRILEVANZA.*

Anche nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, nella ipotesi in cui più parti abbiano agito o siano state convenute nel medesimo processo in cause fra loro connesse ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ., il valore di ogni causa deve essere considerato separatamente, anche al fine di stabilire l'applicabilità dell'art. 440 dello stesso codice, cioè l'inappellabilità della sentenza del pretore che abbia deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila e l'immediata impugnabilità di tale sentenza con il ricorso per Cassazione. Nè tale principio può ritenersi derogato dall'art. 151 disp. Att. Cod. proc. civ., che, imponendo la riunione delle cause connesse, al fine di assicurare l'economia dei giudizi e la certezza del diritto, non disattende l'applicazione della regola generale. (Conf 3713/79, mass n 400140; (Conf 2000/77, mass n 385727).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)