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Sez. 3, Sentenza n. 10436 del 18/07/2002 (Rv. 555901 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Deduzione di censura relativa alla pronunzia resa contro altro soggetto - Interesse al ricorso - Insussistenza - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555901-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO

In applicazione del principio secondo cui presupposto necessario dell'interesse a ricorrere per cassazione è la soccombenza, deve ritenersi inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso con il quale si deduca un vizio dell'atto introduttivo notificato ad altro convenuto, litisconsorte facoltativo nel processo, trattandosi di censura che investe una pronunzia resa non nei confronti della parte che la propone, ma di un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)