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Sez. L, Sentenza n. 8905 del 11/10/1996 (Rv. 500065 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Deduzione di omesso esame di una domanda della controparte - Interesse al ricorso - Insussistenza - Fattispecie relativa a ricorso contro sentenza d'appello qualificante come di stile la menzione degli interessi e della rivalutazione da parte della pronuncia di primo grado di condanna generica.
Stato
decisa il 1996-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500065-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO

In applicazione del principio secondo cui presupposto necessario dell'interesse a ricorrere per cassazione è la soccombenza, deve ritenersi inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile al riguardo una soccombenza del ricorrente, che non può subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione. (Nella specie il giudice di primo grado aveva pronunciato condanna generica di corresponsione dell'assegno di invalidità civile, "oltre interessi e rivalutazione" sui ratei maturati; il Ministero dell'Interno con l'appello aveva contestato la concessione dei due accessori in cumulo tra loro; il giudice di secondo grado aveva rigettato il gravame, rilevando che, trattandosi di una condanna generica, la menzione degli accessori si riduceva ad una clausola di stile e non aveva la portata pretesa dall'appellante; la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto contro la relativa sentenza - anche sotto il profilo della riproposizione nel merito della questione relativa alla cumulabilità o meno di interessi e rivalutazione - rilevando che doveva darsi rilievo al contenuto della decisione quale emergente dalla sentenza d'appello, sostituitasi a quella di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)