diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1477 del 21/05/1973 (Rv. 364224 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI - AMMISSIBILITA - IMPOSIZIONE DI MAGGIORI DISTANZE - COSTITUZIONE DI SERVITU RECIPROCHE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364224-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - DEROGA ALLE DISTANZE LEGALI - AMMISSIBILITA - IMPOSIZIONE DI MAGGIORI DISTANZE - COSTITUZIONE DI SERVITU RECIPROCHE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Laddove all'autonomia privata e consentito di derogare alla disciplina delle distanze legali fra costruzioni mediante l'imposizione di altre, maggiori distanze, costitutive di servitu reciproche, nulla vieta che il concreto Esercizio di tali servitu sia regolato con l'adozione del criterio della prevenzione, quale risulta recepito nel codice civile. Occorre pero che in tale caso, non diversamente da quello in cui la disciplina sia dettata da norme statali e locali, che entrambi i proprietari confinanti si trovino, inizialmente, in una situazione di parita rispetto alla facolta di costruire, nel senso che a ciascuno sia consentito di erigere liberamente la propria casa fino al limite del suolo, precedendo il vicino, il quale, appunto per essere rimasto inerte, se poi vorra a sua volta costruire, dovra tener conto della posizione dell'edificio altrui, al fine di decidere quale, fra le tre specifiche e sole ipotesi espressamente previste negli artt 873, 875 e 877 cod civ (arretramento; costruzione sul confine e in aderenza o con comunione del muro; costruzione sul suolo del vicino, con comunione del muro) gli convenga e possa realizzare a proprio profitto; quando, invece, ad uno dei proprietari sia inibito di costruire sul confine o comunque a meno di una certa distanza da esso, di prevenzione non e possibile parlare, perche il suo comportamento e determinato immediatamente dalla norma, non dal precedente comportamento dell'altro. (V 2336/70, mass n 349045; 1738/68, mass n 333610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)