Sez. 1, Sentenza n. 23272 del 27/10/2006 (Rv. 593454 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Decreto del tribunale di chiusura della procedura - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO
Il decreto con cui il tribunale autorizza la chiusura della procedura di concordato preventivo, avendo natura di atto esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, non incide sui diritti soggettivi delle parti e non ha efficacia preclusiva rispetto all'azionabilità in sede di ordinario giudizio di cognizione delle questioni aventi ad oggetto i diritti dei creditori. Pertanto è privo dei connotati della decisorietà e della definitività e non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 136, Legge Falliment. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)