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Sez. 1, Sentenza n. 23272 del 27/10/2006 (Rv. 593454 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Decreto del tribunale di chiusura della procedura - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593454-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO

Il decreto con cui il tribunale autorizza la chiusura della procedura di concordato preventivo, avendo natura di atto esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, non incide sui diritti soggettivi delle parti e non ha efficacia preclusiva rispetto all'azionabilità in sede di ordinario giudizio di cognizione delle questioni aventi ad oggetto i diritti dei creditori. Pertanto è privo dei connotati della decisorietà e della definitività e non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 136, Legge Falliment. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)