Sez. 1, Sentenza n. 16729 del 24/08/2004 (Rv. 576198 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Decreto del tribunale di chiusura della procedura - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO
Il decreto con cui il tribunale autorizzi la chiusura della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni escludendo, altresì, l'accantonamento di somme a favore di alcuni creditori proposta dal commissario, avendo natura di atto esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, è privo dei connotati della decisorietà e della definitività e, dunque, non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136, Legge Falliment. art. 185, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)