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Sez. 3, Sentenza n. 2358 del 20/07/1971 (Rv. 353258 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CANONE - IN GENERE - CANONE CONCORDATO FRA LE PARTI - SUA EFFICACIA FRA LE PARTI - POSSIBILITA DI QUESTE DI ADIRE LA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - CANONE DA QUESTA DETERMINATO - PREVALENZA SU QUELLO CONCORDATO FRA LE PARTI.*
Stato
decisa il 1971-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353258-01

CONTRATTI AGRARI - CANONE - IN GENERE - CANONE CONCORDATO FRA LE PARTI - SUA EFFICACIA FRA LE PARTI - POSSIBILITA DI QUESTE DI ADIRE LA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA - CANONE DA QUESTA DETERMINATO - PREVALENZA SU QUELLO CONCORDATO FRA LE PARTI.*

Il sistema della legge 12 giugno 1962 n 567, recante norme in materia di affitto di fondi rustici, e che ha vigore tra le parti il canone concordato, ma se e adita da una di esse la Sezione specializzata agraria e questa riconosce che il canone non e contenuto entro i limiti stabiliti dalla commissione tecnica provinciale e procede quindi alla Determinazione del canone, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, e il canone cosi determinato che si sostituisce a quello convenzionale. Pertanto, se non e adita la Sezione specializzata agraria, nei termini stabiliti dall'art 7 della legge, l'affittuario e tenuto a corrispondere il canone pattuito, e se unilateralmente, e cioe senza avvalersi del rimedio apprestatogli dalla legge, si sottrae al pagamento integrale del canone, incorre in mora colpevole. (V 886'71, mass n 350783' 2768'70, mass n 349249' 3734'69, mass n (343986).*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)