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Sez. 4, Sentenza n. 1271 del 10/05/1996 Cc. (dep. 25/06/1996) Rv. 205248 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento | Accoglimento parziale della domanda - Liquidazione dell'indennizzo all'interessato in misura inferiore a quella richiesta - Costituzione in giudizio del Ministero del Tesoro - Contestazione limitata al "quantum" della pretesa risarcitoria - Soccombenza del ministero convenuto - Esclusione - Condanna alle spese processuali in favore del richiedente - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205248-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento

Poiché nel procedimento disciplinato dagli articoli 314 e 315 cod. proc. pen. la domanda relativa alle spese del giudizio ha carattere accessorio rispetto a quella principale volta ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione e su di essa il giudice deve provvedere con criteri civilistici, qualora la domanda ex art. 314 cod. proc. pen. venga accolta solo in parte, essendo stato l'indennizzo liquidato all'interessato in misura inferiore a quella richiesta, il Ministero del Tesoro convenuto che nel costituirsi si sia limitato a contestare solo il "quantum" della pretesa risarcitoria, non può essere considerato soccombente e non va, quindi, condannato alle spese processuali a favore del richiedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)