diritto.io

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri

Testo vigente

Art. 84 Prove d'esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di ispettore sanitario

1. Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di ispettore sanitario sono le seguenti:

  1. a) relazione scritta su un caso clinico attinente all'igiene, con particolare riguardo alle malattie infettive e parassitarie;

  2. b) prima prova pratica su argomenti di micrografia e batteriologia;

  3. c) seconda prova pratica su argomenti di tecnica ospedaliera.

2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:

3. 50 punti per i titoli;

4. 50 punti per le prove di esame.

5. Questi ultimi sono ripartiti come segue:

6. 30 punti per l'esame clinico;

7. 10 punti per la prima prova pratica;

8. 10 punti per la seconda prova pratica.

9. I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

  1. a) titoli di carriera: punti 30;

  2. b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;

  3. c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

10. Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore sanitario.

11. L'idoneita' relativa alla disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame.

Art. 85 Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di primario

1. I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di primario sono i seguenti:

  1. 1) idoneita' a primario nella disciplina per la quale il concorso e' bandito;

  2. 2) eta' non superiore a cinquanta anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari.

2. La commissione esaminatrice e' composta da:

  1. 1) il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato presidente;

  2. 2) due primari della disciplina oggetto del concorso, o qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneita' della stessa disciplina: uno dei detti primari e' sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro e' sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero componenti;

  3. 3) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;

  4. 4) un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente; un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

  5. 5) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario.

Art. 86 Prove di esame del concorso di assunzione al posto di primario

1. Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di primario sono le seguenti:

  1. 1) relazione scritta su caso clinico inerente alla disciplina messa a concorso;

  2. 2) due distinte prove pratiche, a seconda della disciplina messa a concorso, sugli argomenti seguenti:

    1. a) medicina generale, cardiologia, geriatria, pediatria, malattie infettive: lettura di tracciati elettrocardiografici e di lastre radiografiche, interpretazione dei risultati di esami di laboratorio;

    2. b) neurologia: lettura di tracciati elettroencefalografici, di lastre radiografiche inerenti alla specialita', interpretazione dei risultati di esami specifici di laboratorio;

    3. c) dermosifilopatia: lettura di preparati citologici ed istologici inerenti alla specialita' e interpretazione dei risultati di esami specifici di laboratorio;

    4. d) endocrinologia: interpretazione dei risultati di prove funzionali e di esami specifici di laboratorio;

    5. e) nefrologia: interpretazione dei risultati di prove funzionali e di esami specifici di laboratorio;

    6. f) ematologia: lettura di preparati ematologici (sangue, midollo, ecc.); interpretazione dei risultati di esami specifici di laboratorio;

    7. g) chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, ortopedia e traumatologia, oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, odontoiatria, stomatologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica e altre specialita' chirurgiche: prove di tecnica operatoria relativa alla specialita', con illustrazione dei vari metodi e procedimenti operatori;

    8. h) radiologia e fisioterapia: prove pratiche di diagnostica radiologica e radioterapica, e di fisioterapia;

    9. i) anatomia ed istologia patologica: prove pratiche di istologia patologica e di tecnica microscopica o istocitologica;

    10. l) laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia: esecuzione corretta di un esame chimicoclinico con illustrazione del metodo impiegato, nonche' prova pratica di ematologia o microbiologia o sierologia e parassitologia;

    11. m) anestesia e rianimazione: prove pratiche di anestesia, con illustrazione dei vari metodi e procedimenti anestesiologici;

    12. n) immunoematologia e servizio trasfusionale: prove pratiche di prelievo di sangue, sua tipizzazione e successiva assegnazione ad un determinato infermo, nonche' preparazione ed assegnazione di emoderivati;

    13. o) medicina nucleare: lettura e interpretazione dei risultati delle ricerche con radioisotopi; metodiche sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti;

    14. p) medicina legale e delle assicurazioni sociali: indagine peritale autoptica, tossicologica, infortunistica.

2. Per le altre specialita' medico-chirurgiche le prove pratiche verteranno su argomenti relativi alla disciplina messa a concorso a giudizio della commissione esaminatrice.

Art. 87 Punteggio per il concorso di assunzione al posto di primario

1. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti:

2. 60 punti per i titoli;

3. 40 punti per le prove di esame;

4. Questi ultimi sono cosi' ripartiti:

5. 20 punti per la relazione scritta sul caso clinico;

6. 10 punti per la prima prova pratica;

7. 10 punti per la seconda prova pratica.

8. I 60 punti attribuiti ai titoli sono cosi' ripartiti:

  1. a) titoli di carriera: punti 40;

  2. b) titoli accademici e di studio: punti 15;

  3. c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 5.

9. I titoli di carriera si distinguono in tre categorie.

10. Prima categoria: servizi presso ospedali o istituti e cliniche universitarie, come medico con funzioni di diagnosi e cura, nella disciplina messa a concorso:

  1. a) in qualita' di primario o direttore, punti 2,00 per anno;

  2. b) in qualita' di aiuto ospedaliero o di assistente universitario con qualifica di aiuto, punti 1,40 per anno;

  3. c) in qualita' di assistente ospedaliero o universitario, punti 0,90 per anno.

11. Seconda categoria: servizi presso ospedali o istituti e cliniche universitarie, come medico con funzioni di diagnosi e cura, in disciplina affine a quella messa a concorso:

  1. a) in qualita' di primario o direttore, punti 1,50 per anno;

  2. b) in qualita' di aiuto ospedaliero o di assistente universitario con qualifica di aiuto, punti 1,10 per anno;

  3. c) in qualita' di assistente ospedaliero o universitario, punti 0,70 per anno.

12. Terza categoria: servizi in qualita' di medico con funzioni igienico-organizzative e in discipline non affini:

  1. a) in qualita' di sovraintendente sanitario, punti 0,85 per anno;

  2. b) in qualita' di direttore sanitario o primario, punti 0,75 per anno;

  3. c) in qualita' di vice direttore sanitario o aiuto, punti 0,50 per anno;

  4. d) in qualita' di ispettore sanitario o assistente, punti 0,30 per anno.

13. I punteggi di cui alle categorie sopra indicate sono riferiti ai servizi di ruolo. I punteggi stessi sono ridotti del 25 per cento per i servizi resi in qualita' di incaricato o di straordinario, del 50 per cento per quelli resi in qualita' di volontario.

14. Il servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero che bandisce il concorso e' valutato con il punteggio di cui alla categorie sopra elencate aumentato del 20 per cento.

15. Il servizio di ruolo in qualita' di medico con funzioni di diagnosi e cura a tempo pieno e' valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra indicate aumentato del 30 per cento.

16. In caso di servizi contemporanei e' valutato solo il servizio piu' favorevole al candidato.

17. Titoli accademici e di studio:

  1. 1) l'idoneita' relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso e' valutata fino a punti 7,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo concorso;

  2. 2) libera docenza nella disciplina messa a concorso: punti 3; libera docenza in disciplina affine: punti 1,50; libera docenza in altra disciplina: punti 0,75;

  3. 3) specializzazione nella disciplina messa a concorso punti 3; specializzazione in disciplina affine punti 1,50; specializzazione in altra disciplina punti 0,75;

  4. 4) per altri titoli accademici e di studio, comprese le idoneita' nazionali e regionali a qualifiche e discipline diverse da quelle messe a concorso, la commissione dispone di punti 0,50, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

18. In caso di piu' docenze o di piu' specializzazioni, e' valutata a punteggio pieno la docenza o la specializzazione piu' favorevole al candidato; le ulteriori docenze o specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi ridotti del 75 per cento.

19. I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina.

20. Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la commissione dispone di punti 5, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

Art. 88 Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di aiuto

1. I requisiti di ammissione al concorso per i titoli ed esami di assunzione al posto di aiuto sono i seguenti:

  1. a) idoneita' di aiuto nella materia per la quale e' bandito il concorso;

  2. b) eta' non superiore a 45 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari.

2. La commissione esaminatrice e' composta da:

  1. 1) il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

  2. 2) due primari della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratti a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita', di cui all'articolo 65 e utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneita' della stessa disciplina: uno dei detti primari e' sorteggiato dalla apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro e' sorteggiato dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero - componenti;

  3. 3) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano professori universitari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, sorteggiato secondo i criteri di cui al precedente comma - componente;

  4. 4) un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

  5. 5) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario.

Art. 89 Prove di esame e ripartizione del punteggio per il concorso di assunzione al posto di aiuto

1. Per il concorso di aiuto si applicano le stesse disposizioni previste per il concorso di primario.

Art. 90 Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di assistente

1. I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di assistente sono i seguenti:

  1. 1) tirocinio pratico nella materia per la quale e' bandito il concorso;

  2. 2) eta' non superiore a 35 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari.

2. La commissione esaminatrice e' composta da:

  1. 1) il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

  2. 2) un primario della disciplina oggetto del concorso o, qualora non esistano primari della disciplina oggetto del concorso, di disciplina affine, estratto a sorte dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanita' di cui all'articolo 65 ed utilizzati per il sorteggio dei commissari dell'esame di idoneita' della stessa disciplina a cura dell'ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

  3. 3) un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

  4. 4) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario.

Art. 91 Prove di esame e punteggio per il concorso di assunzione al posto di assistente

1. Le prove di esame del concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di assistente sono le seguenti:

  1. 1) relazione scritta su un caso clinico;

  2. 2) due prove pratiche relative alla disciplina messa a concorso.

2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:

3. 50 punti per i titoli;

4. 50 punti per le prove di esame.

5. Quest'ultimi sono ripartiti come segue:

6. 30 punti per la prova scritta;

7. 10 punti per la prima prova pratica;

8. 10 punti per la seconda prova pratica.

9. I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

  1. a) titoli di carriera: punti 30;

  2. b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;

  3. c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

10. Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a primario.

11. L'idoneita' alla disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame.

Capo II. Concorsi del personale sanitario farmacista

Sezione I. Esami di idoneita'

Art. 92 Concorso per il personale sanitario di farmacia: direttori di farmacia e farmacisti

1. Il personale sanitario di farmacia, che comprende i direttori di farmacia e i farmacisti, e' assunto in ogni singolo ente ospedaliero, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami.

2. Al concorso sono ammessi i sanitari che abbiano superato un esame di idoneita' nazionale per i direttori di farmacia e il tirocinio pratico per ifarmacisti.

3. Gli esami di idoneita' hanno luogo ogni anno e si svolgono in base alle disposizioni e secondo le modalita' previste per gli esami di idoneita' nazionale . . . del personale sanitario medico, di cui al presente decreto.

4. Entro il mese di novembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanita', da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono formulati gli elenchi nazionali aggiornati dei direttori di farmacia . . . ; e, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono compilati gli elenchi dei professori universitari di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica e di tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica che possono far parte della commissione dell'esame di idoneita' nazionale per i direttori di farmacia e farmacisti, con le stesse modalita' e secondo le disposizioni prescritte per i sanitari medici contenute nel presente decreto.

5. Il sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneita' nazionali . . . per direttori di farmacia . . . , e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 68 a cura di una commissione presieduta dal direttore generale degli ospedali del Ministero della sanita' e composta dal presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani o da un farmacista da lui delegato, da un funzionario medico e da un funzionario amministrativo del Ministero della sanita' con funzioni di segretario.

Art. 93 Esame nazionale di idoneita' a direttore di farmacia

1. I requisiti di ammissione all'esame nazionale di idoneita' a direttore di farmacia sono i seguenti:

  1. 1) laurea e abilitazione in farmacia, o titolo equipollente e iscrizione all'albo professionale;

  2. 2) anzianita' di laurea di almeno dieci anni;

  3. 3) servizio di ruolo con la qualifica di farmacista per almeno due anni, sia in ospedale civile che militare o psichiatrico; o presso farmacia dipendente da enti pubblici; o servizio di ruolo negli istituti universitari di farmacologia, igiene, chimica biologica; o nella carriera di ruolo dei farmacisti del Ministero della sanita' per almeno sei anni; ovvero attivita' professionali diverse da quelle sopra elencate, per almeno dieci anni, svolte da farmacisti abilitati alla professione.

2. La commissione esaminatrice e' composta da:

  1. 1) un funzionario medico del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a ispettore generale medico - presidente;

  2. 2) tre direttori di farmacia ospedaliera di ruolo - componenti;

  3. 3) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica - componente;

  4. 4) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - segretario.

Art. 94 Tirocinio pratico a farmacista

1. Ai concorsi per farmacista sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.

Sezione II. Concorsi di assunzione

Art. 95 Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di personale sanitario di farmacia presso gli enti ospedalieri

1. I concorsi per l'assunzione presso gli enti ospedalieri dei direttori di farmacia e farmacisti si svolgono con le modalita' e secondo le disposizioni di cui agli articoli 62, 75, 76 del presente decreto.

2. Il sorteggio dei direttori di farmacia che dovranno essere nominati componenti delle commissioni di esame dei concorsi di assunzione, e' effettuato a norma degli articoli 76 e 92 del presente decreto da una commissione composta dal presidente dell'ente ospedaliero o da un consigliere da lui delegato, con funzioni di presidente; dal presidente della Federazione dell'ordine dei farmacisti della provincia o da un farmacista da lui delegato; da un funzionario della carriera direttiva della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero con funzioni di segretario.

Art. 96 Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di direttore di farmacia

1. I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di direttore di farmacia sono i seguenti:

  1. 1) idoneita' nazionale a direttore di farmacia;

  2. 2) eta' non superiore a 50 anni fatta eccezione per i direttori di farmacia e farmacisti di ruolo in servizio presso enti ospedalieri e policlinici universitari.

2. La commissione esaminatrice e' composta da:

  1. 1) il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

  2. 2) due direttori di farmacia di ruolo in servizio presso ospedali con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale e' bandito il concorso: dei quali uno sorteggiato dall'apposita commissione istituita presso l'ente ospedaliero, l'altro sorteggiato dall'ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, secondo le modalita' indicate negli articoli precedenti - componenti;

  3. 3) un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di chimica farmaceutica o tecnica e legislazione farmaceutica, sorteggiato secondo le modalita' indicate negli articoli precedenti-componente;

  4. 4) un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente;

  5. 5) un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

  6. 6) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente con funzioni anche di segretario.

Art. 97 Prove d'esame del concorso di assunzione al posto di direttore di farmacia

1. Le prove d'esame del concorso di assunzione al posto di direttore di farmacia sono le seguenti:

  1. 1) una operazione tecnico-farmaceutica atta a dimostrare le conoscenze del concorrente nel campo delle scienze farmaceutiche, con relazione scritta;

  2. 2) un saggio analitico qualitativo e quantitativo di una sostanza iscritta nella farmacopea ufficiale;

  3. 3) un saggio bromatologico di comune esecuzione sulle sostanze alimentari comprese nelle diete ospedaliere;

  4. 4) una prova orale riguardante:

    1. 1) la materia delle prove pratiche;

    2. 2) la legislazione sanitaria ospedaliera, con particolare riguardo al funzionamento del servizio farmaceutico, compresi gli aspetti tecnici, amministrativi e contabili.

Art. 98 Ripartizione del punteggio per il concorso di assunzione per direttore di farmacia

1. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti:

2. 60 punti per i titoli;

3. 40 punti per le prove di esame.

4. Questi ultimi sono ripartiti come segue:

5. 10 punti per ciascuna delle tre prove pratiche;

6. 10 punti per la prova orale.

7. I 60 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti in tre gruppi:

  1. a) titoli di carriera: punti 40;

  2. b) titoli di studio, accademici, idoneita' e titoli vari: punti 15;

  3. c) pubblicazioni e titoli scientifici relativi all'attivita' scientifica, didattica e tecnica dei candidati: punti 5.

8. I 40 punti attribuiti ai titoli di carriera devono essere ripartiti come segue:

9. Prima categoria: servizio di farmacista ospedaliero o presso policlinico universitario:

  1. 1) come direttore di farmacia, per anno: punti 2;

  2. 2) come farmacista, per anno: punti 1,25.

10. Seconda categoria: servizio presso istituti universitari di farmacologia, igiene, chimica biologica della facolta' di medicina e chirurgia o presso istituti universitari di chimica farmaceutica e di tecnica e legislazione farmaceutica:

  1. 1) come direttore, per anno: punti 1,75;

  2. 2) come aiuto, per anno: punti 1,10;

  3. 3) come assistente, per anno: punti 0,60.

11. Terza categoria: servizi nella carriera dei farmacisti del Ministero della sanita' o dell'istituto superiore di sanita', del Ministero della difesa ed altre amministrazioni dello Stato, o presso farmacie municipali:

  1. 1) come direttore o capo del servizio, per anno: punti 1,50;

  2. 2) come coadiutore, per anno: punti 0,90;

  3. 3) come funzionario di grado iniziale, per anno: punti 0,50.

12. Quarta categoria: altri servizi non compresi nelle categorie precedenti, per anno: fino a punti 0,30.

13. I punteggi indicati nelle varie categorie si riferiscono a servizi di ruolo. I servizi di incaricato o di straordinario saranno ridotti del 25 per cento; i servizi di volontario saranno ridotti del 50 per cento.

14. Il servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero che bandisce il concorso e' valutato con il punteggio di cui alle categorie sopra elencate aumentato del 20 per cento.

15. In caso di servizi contemporanei e' valutato solo il servizio piu' favorevole al candidato.

16. Titoli accademici e di studio:

  1. 1) l'idoneita' nazionale alla qualifica di direttore di farmacia e' valutata fino a 7,50 punti in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo concorso;

  2. 2) libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso: punti 3; libera docenza in disciplina affine: punti 1,50; libera docenza in altra disciplina: punti 0,75;

  3. 3) specializzazione nella disciplina relativa al posto messo a concorso punti 3; specializzazione in disciplina affine punti 1,50; specializzazione in altra disciplina punti 0,75;

  4. 4) per altri titoli accademici e di studio la commissione dispone di punti 0,50, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi, comprese le idoneita' nazionali o regionali in qualifica diversa da quella messa a concorso.

17. In caso di piu' docenze o di piu' specializzazioni, e' valutata a punteggio pieno la docenza o la specializzazione piu' favorevole al candidato; le ulteriori docenze o specializzazioni sono valutate con i corrispondenti punteggi ridotti del 75 per cento.

18. I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina.

19. Per la valutazione dei titoli scientifici e delle pubblicazioni la commissione dispone di punti 5, da attribuire secondo la natura dei titoli stessi.

Art. 99 Concorso per titoli ed esami di assunzione al posto di farmacista

1. I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di farmacista sono i seguenti:

  1. 1) tirocinio pratico a farmacista;

  2. 2) eta' non superiore a 45 anni, fatta eccezione per i direttori di farmacia e i farmacisti di ruolo in servizio presso enti ospedalieri o cliniche universitarie.

2. La commissione esaminatrice e' composta da:

  1. 1) il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

  2. 2) un direttore di farmacia di ruolo in servizio presso ospedale con classifica pari o superiore a quella dell'ospedale per il quale e' bandito il concorso, sorteggiato presso l'ente ospedaliero secondo le modalita' indicate negli articoli precedenti - componente;

  3. 3) un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

  4. 4) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario.

Art. 100 Prove di esame del concorso di assunzione per farmacista

1. Le prove di esame del concorso di assunzione al posto di farmacista sono le seguenti:

  1. 1) la spedizione di una ricetta medica, con relazione scritta;

  2. 2) il riconoscimento di una sostanza medicamentosa iscritta nella farmacopea ufficiale, con relativi saggi di purezza;

  3. 3) un colloquio sulla legislazione farmaceutica, con particolare riguardo a quella ospedaliera.

Art. 101 Punteggio per il concorso per titoli ed esami al posto di farmacista

1. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:

2. 50 punti per i titoli;

3. 50 punti per le prove di esame.

4. Questi ultimi sono ripartiti come segue:

5. 20 punti per la prima prova pratica;

6. 20 punti per la seconda prova pratica;

7. 10 punti per la prova orale.

8. I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:

  1. a) titoli di carriera: punti 30;

  2. b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;

  3. c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.

9. Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore di farmacia.

10. L'idoneita' nella disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame.

Capo III. Concorsi per il personale amministrativo

Art. 102 Concorso per la copertura del posto di direttore amministrativo

1. I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di direttore amministrativo sono i seguenti:

  1. 1) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente ovvero, per i direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore;

  2. 2) qualifica di direttore o vice direttore amministrativo di ruolo di enti ospedalieri, con anzianita' di servizio nella qualifica o in entrambe le qualifiche non inferiore ad anni cinque per i concorsi presso enti da cui dipenda almeno un ospedale regionale, ad anni quattro per i concorsi presso enti da cui dipenda almeno un ospedale provinciale, ad anni tre per i concorsi presso enti da cui dipenda almeno un ospedale di zona;

2. ovvero:

  1. 1) qualifica non inferiore ad ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita';

  2. 2) ovvero:

  3. 3) anzianita' di servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva di enti ospedalieri, ovvero nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con almeno la qualifica di direttore di sezione, non inferiore ad anni 12 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale regionale, ad anni 10 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale provinciale, ad anni 8 per i concorsi banditi da enti da cui dipenda almeno un ospedale di zona.

3. La commissione esaminatrice e' composta da:

  1. 1) il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

  2. 2) un professore universitario di diritto amministrativo - componente;

  3. 3) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - componente;

  4. 4) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

  5. 5) un direttore amministrativo di ente ospedaliero da cui dipenda almeno un ospedale provinciale designato dall'organizzazione sindacale interessata - componente;

  6. 6) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario.

4. Le prove di esame sono le seguenti:

  1. 1) prova scritta di diritto amministrativo;

  2. 2) prova pratica consistente in applicazione di leggi e regolamenti amministrativi con redazione di deliberazioni o di altri atti amministrativi;

  3. 3) prova orale vertente su diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto penale, diritto sanitario, gestione finanziaria ed organizzazione degli enti ospedalieri.

5. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti:

6. 60 punti per titoli;

7. 40 punti per le prove d'esame.

8. I 40 punti delle prove d'esame sono ripartiti nel modo seguente:

9. 15 punti per la prova scritta;

10. 15 punti per la prova pratica;

11. 10 punti per la prova orale.

12. I 60 punti dei titoli sono ripartiti nel modo seguente:

  1. 1) titoli di carriera: punti 40;

  2. 2) titoli di studio, accademici, idoneita' e titoli vari: punti 15; pubblicazioni ed altri titoli scientifici e didattici: punti 5.1

Art. 103 Concorso per titoli ed esami per vice direttore amministrativo

1. I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami per vice direttore amministrativo sono i seguenti:

  1. 1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o altra laurea equipollente ovvero, per i vice direttori amministrativi in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, diploma di scuola media superiore;

  2. 2) anzianita' di servizio, con funzioni direttive presso enti ospedalieri, comuni, province o amministrazioni dello Stato, di almeno 5 anni.

2. La commissione esaminatrice e' composta da:

  1. 1) il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;

  2. 2) un professore universitario di diritto amministrativo - componente;

  3. 3) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - componente;

  4. 4) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;

  5. 5) il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero - componente; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla regione - segretario.

3. Le prove di esame sono le seguenti:

  1. 1) prova scritta di diritto amministrativo;

  2. 2) prova pratica consistente in applicazione di leggi e regolamenti amministrativi e redazione di deliberazioni e di altri atti amministrativi;

  3. 3) prova orale vertente su diritto sanitario, elementi di diritto civile e di diritto penale, diritto amministrativo, elementi di diritto costituzionale, gestione finanziaria degli enti ospedalieri.

4. La commissione dispone complessivamente di 100 punti; cosi' ripartiti:

5. 60 punti per i titoli;

6. 40 punti per le prove d'esame.

7. Questi ultimi sono ripartiti come segue:

8. 15 punti per la prova scritta;

9. 15 punti per la prova pratica;

10. 10 punti per la prova orale.

11. I 60 punti dei titoli sono ripartiti come segue:

  1. 1) titoli di carriera: punti 40;

  2. 2) titoli di studio, accademici, idoneita' e titoli vari: punti 15; pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici: punti 5.1