diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 65 del 03/01/2011 (Rv. 615968 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro - Azione di nullità e di condanna al risarcimento del danno - Impugnazione sulla sola declaratoria di nullità - Conseguenze - Giudicato sul risarcimento del danno - Formazione - Sopravvenienza della norma retroattiva dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - Applicabilità' - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615968-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di rapporto di lavoro a termine, l'applicazione retroattiva dell'art. 32, quinto comma, della legge 4 novembre 2010, n. 183 - il quale ha stabilito che, in caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una "indennità onnicomprensiva" compresa tra 2, 5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 -, prevista dal successivo settimo comma del medesimo articolo in relazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge, trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria a seguito dell'impugnazione del solo capo relativo alla declaratoria di nullità del termine, e non anche della ulteriore statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno, essendo quest'ultima una statuizione avente individualità, specificità ed autonomia proprie rispetto alle determinazioni concernenti la natura del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)