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Sez. 1, Sentenza n. 13244 del 16/06/2011 (Rv. 618328 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dal decreto di apertura della procedura e di nomina del commissario - Configurabilità - Fattispecie relativa ad estensione della procedura a società del gruppo.
Stato
decisa il 2011-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618328-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

In tema di amministrazione straordinaria aperta ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, l'azione revocatoria fallimentare è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'esercizio della suddetta azione, con la conseguenza che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì solo dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell'art. 2935 cod. civ., il diritto può essere fatto valere; né vi sono ragioni per derogare a tale principio con riguardo ad azione promossa da una società, appartenente ad un gruppo già dichiarato insolvente e sottoposto all'amministrazione straordinaria, in quanto, anche in tal caso, prima della nomina del commissario non vi è alcun soggetto legittimato processualmente ad agire in giudizio in nome e per conto della singola procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)