Sez. 1, Sentenza n. 23398 del 09/11/2007 (Rv. 600634 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dal decreto di apertura della procedura e di nomina del commissario - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Nel procedimento concorsuale dell'amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95 del 1979, l'azione revocatoria è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'esercizio della suddetta azione, con la conseguenza che il termine di prescrizione della revocatoria fallimentare non decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì solo dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell'art. 2935 cod.civ., il diritto può essere fatto valere.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 3, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)