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Sez. 3, Sentenza n. 2975 del 29/04/1986 (Rv. 445980 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - ESTENSIONE ALLE CAUSE DI RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ EX LEGGE N. 392 DEL 1978 - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445980-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - ESTENSIONE ALLE CAUSE DI RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ EX LEGGE N. 392 DEL 1978 - AMMISSIBILITÀ.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, a norma dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, trova applicazione anche per le cause, previste dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, di recesso del locatore per necessità, poiché tali cause non rientrano nei casi di inapplicabilità della sospensione previsti dall'art. 3 della citata legge n. 742 del 1969, né nella richiamata elencazione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), la cui tassatività non consente una interpretazione estensiva analogica, mentre è irrilevante la esclusione della sospensione in questione per le controversie di lavoro ed agrarie, alle quali le cause suindicate sono assimilate solo per il rito. (Conf 5616/83, mass n 430559; (Conf 5600/83, mass n 430537).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)