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Sez. 3, Sentenza n. 5600 del 16/09/1983 (Rv. 430537 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430537-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, trova applicazione pure per le cause, previste dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, di recesso del locatore per necessità, atteso che queste non rientrano nelle ipotesi di inapplicabilità della sospensione tassativamente previste dal combinato disposto degli artt. 3 della citata legge n. 742 del 1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), e che tale normativa, conseguente a precise scelte del legislatore fondate esclusivamente sul criterio della materia dedotta in lite, è insuscettibile di applicazione analogica. (V 6645/82, mass n 424276; (V 4067/82, mass n 422040).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)