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Sez. 1, Sentenza n. 9090 del 27/08/1993 (Rv. 483590 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione | Mezzo istruttorio - Mancata ammissione - Vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizione.
Stato
decisa il 1993-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483590-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione

Con riguardo alla impugnazione della sentenza emessa dal Pretore in sede di opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza, rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., quando concerna un punto decisivo della controversia, considerata in rapporto ai motivi dell'opposizione, i quali costituiscono la "causa petendi" di tale tipo di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)