Sez. 1, Sentenza n. 9090 del 27/08/1993 (Rv. 483590 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione | Mezzo istruttorio - Mancata ammissione - Vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione
Con riguardo alla impugnazione della sentenza emessa dal Pretore in sede di opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza, rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., quando concerna un punto decisivo della controversia, considerata in rapporto ai motivi dell'opposizione, i quali costituiscono la "causa petendi" di tale tipo di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)