Sez. 3, Sentenza n. 12737 del 17/11/1999 (Rv. 531207 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Immediatezza della contestazione - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di contestazione di violazioni amministrative l'immediatezza della contestazione prescritta dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 deve essere intesa in senso relativo e non di materiale e assoluta contestualità, dovendosi tener conto del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione. La congruità del tempo utilizzato dalla P.A. per eseguire i necessari accertamenti non può essere lasciata alla determinazione di questa, ma deve essere valutata in caso di contestazione dal giudice di merito, il quale avendo a disposizione tutti gli atti dell'accertamento (art. 23 comma secondo legge cit.) dovrà tenere conto della maggiore o minore difficoltà del caso e richiedere che l'autorità amministrativa specifichi quali accertamenti, necessari ai fini dell'indagine, abbia eseguito ed entro quali tempi e procedere quindi non ad una presa d'atto delle affermazioni della stessa, ma ad una attenta ed approfondita valutazione della ragionevolezza dei tempi impiegati.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)