Sez. 5, Sentenza n. 16797 del 09/08/2016 (Rv. 641069 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Costituizione in mora dell'Amministrazione finanziaria - Presupposti - Decorrenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In ambito tributario, in caso di ritardato rimborso d'imposta, la mora dell'Amministrazione finanziaria, da cui può decorrere, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto del contribuente al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., si realizza, ex art. 1219, comma 1, c.c., in conseguenza, da un lato, della richiesta di rimborso presentata nella dichiarazione e, dall'altro, della scadenza del termine di novanta giorni concesso all'Amministrazione per procedere alla liquidazione, non essendo condizione imprescindibile la sua liquidità, sicché è irrilevante che il credito sia o possa essere contestato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 1, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)