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Sez. 2, Sentenza n. 9510 del 30/04/2014 (Rv. 630721 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - "IN ILLIQUIDIS NON FIT MORA" | Operatività del principio - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630721-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - "IN ILLIQUIDIS NON FIT MORA"

La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora". Ne consegue che sussiste la mora del debitore, quando la mancata o ritardata liquidazione derivi dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, dal suo fatto doloso o colposo, quale l'illegittimo comportamento processuale per aver egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, quindi, legittimamente la sentenza che liquida il debito fa decorrere gli interessi moratori dalla data della "interpellatio".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)