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Sez. 1, Ordinanza n. 22215 del 01/08/2025 (Rv. 675966-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Società a responsabilità limitata - Rimborso della quota del socio receduto - Termine di centottanta giorni ex art. 2473, comma 4, c.c. - A beneficio del debitore - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675966-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

In tema di società a responsabilità limitata, il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2473, comma 4, c.c., entro cui va eseguito il rimborso della quota del socio receduto, è a beneficio del debitore, di talché, da un canto, la prestazione cui è tenuta la società non è esigibile prima della sua scadenza e, dall'altro, gli interessi sulla somma dovuta a favore del socio receduto cominciano a decorrere solo dalla scadenza del predetto termine.

Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 2473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)