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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1200 del 17/01/2022 (Rv. 663542 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ | Liquidazione della quota del socio - Esigibilità della prestazione - Termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto - Prescrizione - Decorrenza
Stato
decisa il 2022-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663542-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ

In tema di liquidazione della quota del socio uscente, l'art. 2289 c.c. prevede, a beneficio del debitore, che il pagamento sia esigibile dal socio creditore decorsi sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto; pertanto la prescrizione del relativo diritto di credito inizia a decorrere dalla scadenza di detto termine semestrale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)