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Sez. 2, Sentenza n. 2104 del 29/04/1999 Cc. (dep. 08/06/1999) Rv. 215083 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Omesso interrogatorio - Inefficacia della prima misura - Successivo interrogatorio relativo alla misura inefficace - Validità ai fini di una nuova ordinanza.
Stato
decisa il 1999-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215083-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, è legittima l'emissione di una nuova misura cautelare alla quale sia funzionale, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., l'interrogatorio cui il giudice ha proceduto successivamente all'emissione della prima misura, divenuta inefficace proprio in ragione del ritardo dell'interrogatorio poi effettuato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)