Sez. L, Sentenza n. 19558 del 13/09/2006 (Rv. 592423 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Periodo di prova - Mancata prestazione - Efficacia sospensiva - Configurabilità - Anche nei rapporti con amministrazioni pubbliche - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
La mancata prestazione lavorativa sospende il decorso del periodo di prova di cui all'art. 2096 cod. civ., in quanto preclude alle parti, sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro, che costituisce la causa del patto di prova, a prescindere dalle previsioni del contratto collettivo che, in ipotesi, limitino la sospensione del periodo di prova soltanto ad alcune cause di sospensione della prestazione lavorativa. Tale principio si applica anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che, dopo la privatizzazione, "sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa," fatte salve le diverse disposizioni contenute nel d.lgs. sul pubblico impiego, n. 165 del 2001. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso del Ministero della Giustizia da un rapporto di lavoro in prova, recesso esercitato individuando il termine finale del periodo di prova aggiungendo ai sei mesi dalla data di immissione in servizio, tutti i giorni di assenza - per malattia, ferie e permesso - ascrivibili a cause di sospensione tutelata dal rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)