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Sez. 3 - , Sentenza n. 1124 del 25/11/2020 Ud. (dep. 13/01/2021) Rv. 280893 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione proposta dal solo imputato - Riduzione di pena in misura proporzionalmente inferiore - Violazione divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280893-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, dopo aver ridotto la pena base, operi, con riguardo all'applicazione di una circostanza aggravante giĆ  riconosciuta in primo grado, un aumento di pena inferiore, in termini assoluti, rispetto a quello calcolato in primo grado, sebbene in misura percentualmente maggiore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)