Sez. 5 - , Sentenza n. 19366 del 08/06/2020 Ud. (dep. 26/06/2020) Rv. 279107 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato – Riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante – Minore riduzione per le circostanze attenuanti generiche già concesse – Rideterminazione "in melius" della pena complessiva – Violazione del divieto della "reformatio in peius" – Esclusione – Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, avendo riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante, operi una minore riduzione per le già applicate attenuanti generiche, purchè l'entità della pena complessiva irrogata risulti diminuita e la decisione sia sorretta da adeguata motivazione. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento, aveva riconosciuto in favore dell'imputato l'attenuante della provocazione per le minacce ricevute dalla vittima, elemento già valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, e applicato per queste ultime una minore diminuzione "interna" per le relazioni e sovrapposizioni degli indici fattuali delle circostanze in concorso, rideterminando comunque "in melius" la pena complessiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)