Sez. 1, Sentenza n. 8707 del 08/02/2012 Cc. (dep. 06/03/2012) Rv. 252919 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione - Delitti commessi al fine di agevolazione mafiosa - Delitto tentato - Applicabilità - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, salvo il caso che il detenuto collabori con la giustizia, opera per i delitti - nel caso di specie, delitto di estorsione - aggravati dal fine di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, seppure commessi nella forma del tentativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 529 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)