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Sez. 1, Sentenza n. 23505 del 22/04/2004 Cc. (dep. 19/05/2004) Rv. 228134 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione conseguente a condanne per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203 - Condanne per delitti tentati - Applicabilità del divieto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228134-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione stabilito dall'art. 4-bis, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) sussiste anche per i delitti tentati "commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", in quanto anche quelli rimasti allo stadio del tentativo punibile sono tecnicamente dei "delitti", a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici, per i quali il citato divieto non opera in caso di semplice tentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7 com. 1, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)