Sez. 2, Sentenza n. 3274 del 03/04/1999 (Rv. 524941 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Inadempimento - Domanda di risoluzione - Eccezione di compensazione giudiziale - Ammissibilità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Chiesta dal venditore la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento da parte del compratore nel pagamento del prezzo, è preclusa al compratore, ai sensi dell'art. 1453 comma terzo cod. civ., l'eccezione di compensazione giudiziale del debito con un proprio credito, non ancora liquido ed esigibile, fondato su un diverso titolo negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)