Sez. 3, Sentenza n. 22133 del 24/11/2004 (Rv. 579229 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di compensazione giudiziale dedotta in primo grado - Precisazione in appello dell'avvenuto accertamento del credito con sentenza passata in giudicata - Novità dell'eccezione - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Non costituisce eccezione nuova, inammissibile in appello, la compensazione giudiziale prospettata già in primo grado con riferimento a credito in corso di accertamento in diverso giudizio pendente fra le stesse parti, qualora la parte specifichi in appello che in detto secondo giudizio il credito è stato definitivamente accertato con l'efficacia di giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)