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Sez. 3, Sentenza n. 22133 del 24/11/2004 (Rv. 579229 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di compensazione giudiziale dedotta in primo grado - Precisazione in appello dell'avvenuto accertamento del credito con sentenza passata in giudicata - Novità dell'eccezione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579229-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Non costituisce eccezione nuova, inammissibile in appello, la compensazione giudiziale prospettata già in primo grado con riferimento a credito in corso di accertamento in diverso giudizio pendente fra le stesse parti, qualora la parte specifichi in appello che in detto secondo giudizio il credito è stato definitivamente accertato con l'efficacia di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)