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Sez. 1, Sentenza n. 816 del 28/03/1966 (Rv. 321640 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI.*
Stato
decisa il 1966-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321640-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI.*

L'autorita del giudicato opera entro i limiti degli elementi costitutivi dell'Azione - soggetti, petitum, causa petendi -. Non si ha quindi violazione del giudicato quando il riesame della stessa questione avvenga in un secondo giudizio non identico al primo per quanto concerne taluno dei tre menzionati elementi, e porti ad una soluzione diversa. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)