Sez. 1, Sentenza n. 816 del 28/03/1966 (Rv. 321640 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - IN GENERE - IDENTIFICAZIONE DELLE AZIONI.*
L'autorita del giudicato opera entro i limiti degli elementi costitutivi dell'Azione - soggetti, petitum, causa petendi -. Non si ha quindi violazione del giudicato quando il riesame della stessa questione avvenga in un secondo giudizio non identico al primo per quanto concerne taluno dei tre menzionati elementi, e porti ad una soluzione diversa. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)