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Sez. 1, Sentenza n. 3414 del 10/05/1988 (Rv. 458779 - 01)

ADOZIONE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - PRONUNCIA DI GIUDICE STRANIERO - DICHIARAZIONE O NEGAZIONE DELL'EFFICACIA - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - CONVERSIONE IN RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458779-01

ADOZIONE - IN GENERE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - PRONUNCIA DI GIUDICE STRANIERO - DICHIARAZIONE O NEGAZIONE DELL'EFFICACIA - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - CONVERSIONE IN RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora il provvedimento del tribunale per i minorenni, che dichiari o neghi l'efficacia della pronuncia di un giudice straniero in tema di adozione di minore, venga impugnato con reclamo alla Corte d'appello, anziché con ricorso per Cassazione, come prescritto dall'art. 32 ultimo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, deve negarsi la possibilità di rimessione degli Atti alla suprema Corte, sotto il profilo della conversione del reclamo in ricorso, in quanto difetta un atto idoneo ad investire del giudizio di impugnazione la Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)