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Sez. 1, Ordinanza n. 5237 del 03/04/2003 (Rv. 562571 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - IN GENERE | Provvedimento del tribunale per i minorenni dichiarativo di incompetenza - Reclamo alla corte d'appello - Conversione in ricorso per regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562571-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - IN GENERE

Qualora il tribunale per i minorenni abbia affermato la propria incompetenza (in favore di quella del giudice - ordinario - della separazione) a decidere in ordine alla richiesta di pronunciare la decadenza dalla potestà genitoriale ed il provvedimento venga impugnato con reclamo alla corte d'appello, anziché con ricorso per regolamento necessario di competenza, ex art. 42 cod. proc. civ., deve negarsi la possibilità della rimessione degli atti alla Corte di cassazione, sotto il profilo della convertibilità del reclamo in ricorso per regolamento di competenza, in difetto di un atto idoneo ad investire del giudizio di impugnazione la Corte stessa, atteso che la conversione postula che il rimedio suscettibile di venire convertito in altro risulti pur sempre proposto dinanzi al giudice competente per quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)