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Sez. 2, Sentenza n. 6396 del 10/12/1979 (Rv. 403127 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - RIDUZIONE DELLE LISTE TESTIMONIALI - ESAME DI PARTE DEI TESTIMONI AMMESSI E SOSPENSIONE DELLA PROVA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403127-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - RIDUZIONE DELLE LISTE TESTIMONIALI - ESAME DI PARTE DEI TESTIMONI AMMESSI E SOSPENSIONE DELLA PROVA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito, oltre al potere di riduzione delle liste testimoniali (art 245 cod proc civ), ha anche, nell'Esercizio della funzione moderatrice assegnatagli nel campo probatorio e istruttorio della causa, il potere di valutare, a norma dell'art 209 cod proc civ, indipendentemente dalle richieste concordi o contrastanti delle parti, la convenienza di procedere all'esame di tutti o di parte dei testi ammessi ed ha quindi la facolta di sospenderne l'esame e dichiarare chiusa la prova quando dai risultati raggiunti ritenga superflua l'ulteriore assunzione degli altri testi in precedenza ammessi. (Conf 3951/78, mass n 393553).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)