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Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 23/08/1978 (Rv. 393553 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - CHIUSURA DELLA PROVA PRIMA DELL'ESAME DI TUTTI I TESTI INDICATI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393553-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - CHIUSURA DELLA PROVA PRIMA DELL'ESAME DI TUTTI I TESTI INDICATI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 209 cod proc civ, spetta al giudice del merito il potere discrezionale di sospendere gli esami testimoniali, e di dichiarare chiusa la relativa prova, indipendentemente dalle richieste delle parti, qualora, alla stregua dei risultati gia raggiunti, ravvisi superflua l'assunzione degli altri testi in precedenza ammessi. (V 3003/77, mass n 386562).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)