Sez. 1, Sentenza n. 9270 del 08/11/1994 (Rv. 488444 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Sanzione correlata al numero delle violazioni commesse - Disciplina della continuazione ex art. 8 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
In tema di infrazioni amministrative, l'art. 8 legge 24 novembre 1981 n.689 non è applicabile quando l'entità della sanzione è correlata al numero delle violazioni commesse (nella specie, trattavasi delle infrazioni previste, in materia di collocamento di lavoratori agricoli, dall'art. 27 legge 28 febbraio 1987 n. 56, per i datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento e per i datori di lavoro che omettono di dare comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto, casi nei quali sussistono tante violazioni quanti sono gli operai assunti senza il tramite dell'ufficio di collocamento o della cessazione del rapporto di lavoro dei quali si è omessa la prescritta comunicazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 27/02/1987 num. 56 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)