Sez. L, Sentenza n. 11134 del 13/12/1996 (Rv. 501293 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Assunzione (contemporanea) di una pluralità di lavoratori senza il prescritto intervento dell'Ufficio di collocamento - Sanzione proporzionale prevista dall'art. 26 legge n. 56 del 1987 - Determinazione della sanzione ex art. 8 legge n. 689 del 1981 - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
L'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non è applicabile in caso di contemporanea assunzione di più lavoratori senza il prescritto tramite dell'Ufficio di collocamento, poiché l'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (sostituendo il secondo comma del testo dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264) prevede per tale violazione una sanzione amministrativa pecuniaria correlata al numero dei lavoratori interessati (così dando luogo ad un precetto a struttura pluralistica).
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)