Sez. 2, Sentenza n. 7614 del 09/02/2006 Cc. (dep. 02/03/2006) Rv. 233161 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Mancata o tardiva trasmissione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali - Conseguenze - Perdita di efficacia della misura - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
L'omessa o tardiva trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali di sommarie informazioni testimoniali, espressamente menzionati nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p., determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen., in quanto trattasi di atti di natura sostanziale, essenziali per delineare il quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)