Sez. 4, Sentenza n. 40044 del 30/03/2005 Cc. (dep. 04/11/2005) Rv. 232432 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE | Mancata trasmissione di atti al Tribunale - Perdita di efficacia della misura - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE
In materia di riesame delle misure cautelari, l'omessa trasmissione al Tribunale di atti a contenuto probatorio non determina la perdita di efficacia della misura cautelare quando tali atti non siano stati considerati nel provvedimento impugnato, oppure siano stati valutati solo in quanto altri atti ad essi facevano riferimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)