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Sez. 2, Sentenza n. 3964 del 04/12/1974 (Rv. 372538 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIARA ESPRESSIONE DELLA VOLONTA CONTRATTUALE - RICORSO A PRINCIPI GENERALI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372538-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIARA ESPRESSIONE DELLA VOLONTA CONTRATTUALE - RICORSO A PRINCIPI GENERALI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

In presenza di espressioni che rendano palese la comune volonta delle parti non e lecito richiamare, a fini interpretativi, principi generali per contrastare la lettera delle pattuizioni. (nella specie si e ritenuto che la clausola secondo cui l'acquirente di un'area fabbricabile ha il diritto di elevare sul terreno un determinato tipo di costruzione non amplia, bensi restringe la sfera dei diritti trasferiti, in quanto, implicitamente ma inequivocabilmente, nega all'acquirente ogni facolta di costruire edifici diversi dal tipo convenuto, e non vale richiamare in contrario il principio generale della liberta dei fondi). (V 203'73, mass n 362014).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)