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Sez. 3, Sentenza n. 203 del 19/01/1973 (Rv. 362014 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CONDIZIONI - CHIARA ESPRESSIONE DELLA VOLONTA CONTRATTUALE - RICORSO AD ALTRI CRITERI ERMENEUTICI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362014-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CONDIZIONI - CHIARA ESPRESSIONE DELLA VOLONTA CONTRATTUALE - RICORSO AD ALTRI CRITERI ERMENEUTICI - INAMMISSIBILITA.*

Quando in Sede interpretativa il contenuto negoziale di un contratto appare chiaro dal suo testo e tale da rivelare senza dubbi ed incertezze la reale volonta delle parti, non e consentito all'interprete il ricorso a criteri ermeneutici extra testuali. (Conf 336/71, mass n 349855; 1111/70, mass n 346674).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)