Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 10/02/1982 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153815 - 01
ARMI - IN GENERE - PISTOLA - CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - SUSSISTENZA DEI CRITERI OBIETTIVI DELLA QUALITÀ E DELLA QUANTITÀ - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
ARMI - IN GENERE - PISTOLA - CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - SUSSISTENZA DEI CRITERI OBIETTIVI DELLA QUALITÀ E DELLA QUANTITÀ - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
L'applicazione della diminuente di cui all'art. 5 legge n. 895/1967 va desunta dai criteri della quantità e della qualità delle armi, ma l'accertata sussistenza dei suddetti elementi non rende obbligatoria la concessione della stessa, che resta, pur sempre, affidata al potere discrezionale del giudice. (nella specie, l'arma rinvenuta in possesso dell'imputato era completa di sei colpi nel tamburo e fornita di altri sette colpi, che erano, assieme alla pistola, nel borsello, sicché essa era pronta all'uso). (V mass n 140072).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)