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Sez. 1, Sentenza n. 11960 del 10/07/1978 Ud. (dep. 06/10/1978) Rv. 140072 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - LEGGI SUL CONTROLLO DELLE ARMI - ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITA DEL FATTO - SUSSISTENZA DEI CRITERI OBIETTIVI DELLA QUALITA E QUANTITA - APPLICAZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1978-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140072-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - LEGGI SUL CONTROLLO DELLE ARMI - ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITA DEL FATTO - SUSSISTENZA DEI CRITERI OBIETTIVI DELLA QUALITA E QUANTITA - APPLICAZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE.*

Ai fini della concessione o del diniego della circostanza attenuante speciale prevista dall'art 5 della legge n 895 del 1967, la sussistenza del fondamento obiettivo costituito dalla "quantita" e "qualita" delle armi, munizioni ed esplosivi, se e necessaria per l'applicazione dell'attenuante, non rende, peraltro, obbligatoria la sua concessione. Stabilendo, infatti, la norma che le pene "possono" essere diminuite, e evidente che essa ha attribuito al giudice di merito il potere discrezionale e non gia l'Obbligo di ridurre la pena, pur in presenza del fondamento obiettivo sopra indicato. Legittimamente, pertanto, puo il giudice di merito non applicare l'attenuante, purche dia congrua spiegazione, nella motivazione della sentenza, di tale sua decisione. (nella specie il giudice di merito, dopo di aver posto in evidenza "l'indubbia pericolosita dell'imputato desunta dai suoi precedenti penali", aveva escluso l'applicazione dell'attenuante osservando che "l'arma in suo possesso aveva un colpo in canna ed era, quindi, pronta all'uso, si da rivelare efficienza e volonta di impiego". La Cassazione ha osservato che tali argomenti, anche se non attengono esattamente alla situazione obiettiva considerata dalla norma, ma piuttosto all'atteggiamento del soggetto, forniscono tuttavia congrua giustificazione del non uso, da parte del giudice di merito, della facolta di riduzione della pena attribuitagli dalla norma e bastano ad escludere che possa ritenersi arbitrario l'Esercizio del potere discrezionale affidatogli al riguardo). (V mass n 133833; (V mass n 119955).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)