Sez. 3, Sentenza n. 545 del 24/01/1979 (Rv. 396665 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - DIFETTO DELLA COSA INCIDENTE DIRETTAMENTE SULLA SUA DESTINAZIONE - VIZIO O MANCANZA DI QUALITA - ESCLUSIONE - ALIUD PRO ALIO - CONFIGURABILITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - DIFETTO DELLA COSA INCIDENTE DIRETTAMENTE SULLA SUA DESTINAZIONE - VIZIO O MANCANZA DI QUALITA - ESCLUSIONE - ALIUD PRO ALIO - CONFIGURABILITA.*
Da luogo a consegna di aliud pro alio, e non gia a vizio o a Mancanza di qualita della cosa venduta (con la conseguente inapplicabilita degli artt 1490, 1495, 1497 cod civ), il difetto della cosa che incida direttamente sulla sua destinazione, si che, al momento dell'uso, essa non possa assolvere alla funzione economico sociale prevista dai contraenti, e debba percio essere considerata di genere o sottogenere diverso da quello pattuito. (Conf 1141/73, mass n 363641).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)